L’IVA sull’energia
Le forniture di energia elettrica e di gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
- L’Accisa, imposta erariale sul consumo, e l’Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
- L’IVA, imposta sul valore aggiunto.
L’Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (“Testo Unico delle Accise”) ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc).
L’IVA, stabilita con il D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica invece sull’imponibile (costo totale) della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse).
Per entrambe le forniture, le imposte dei regimi fiscali sono previste sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.
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Accisa agevolata Energia Elettrica e IVA agevolata: scopri se hai diritto alla riduzione in bolletta
Le forniture di energia elettrica sono soggette a due tipi di tassazione: l’accisa, imposta erariale sul consumo e l’IVA, imposta sul valore aggiunto. Per entrambe le imposte sull’energia elettrica sono previste delle agevolazioni e delle esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori. Queste le aziende che possono usufruire delle agevolazioni:
Aziende con IVA agevolata al 10%
- Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- Imprese agricole;
- Utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
- Utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).
Aziende esenti iva sulla bolletta energia elettrica
- aziende esportatrici, operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (esenzione entro un limite)
- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
- Forze armate di qualsiasi Stato della NATO
Accisa sulla luce: agevolazioni per le aziende
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici (classificati DJ 27 – classificazione ATECO)
- Imprese che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici
(classificati DI 26 – classificazione ATECO) - Imprese che impiegano l’energia elettrica per realizzare prodotti sul cui costo finale l’energia incide per più del 50% (calcolato in media per unità)
Esenzione dall’accisa sull’energia elettrica:
- Imprese che producono elettricità;
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri;
- Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano;
- Negli opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh.
l’esenzione dell’accisa per l’energia elettrica è totale quando le utenze riguardano:
- Forniture diplomatiche o consolari
- Organizzazioni internazionali riconosciute (ONU…)
- Forniture per le Forze armate di qualsiasi Stato della NATO
- Accordi stipulati con paesi terzi che consentono anche l’esenzione dall’IVA su quei prodotti
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e inviali via pec a vendita@cert.alegas.it oppure contatta l’ufficio commerciale Alegas al n. 0131.283680
Accisa agevolata GAS e IVA agevolata: scopri se hai diritto alla riduzione in bolletta
Tutte le forniture di gas naturale sono soggette alle imposte: l’accisa, le addizionali regionali e l’IVA. Lo Stato prevede delle agevolazioni, con aliquote ridotte o esenzioni, sia per i clienti privati, ossia gli utenti domestici, sia per le imprese.
Aliquota IVA agevolata al 10% sul gas per le imprese
- Imprese estrattive e manifatturiere, (sezione C, codice ateco) comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;
- Aziende agricole;
- Imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica;
- Imprese che usano gas in centrali di cogenerazione, ossia la produzione combinata di elettricità e calore.
Esenzione IVA per il gas metano
- Esportatori abituali: operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente;
- Rappresentanze diplomatiche;
- Comandi militari degli Stati della NATO (in base ad accordi specifici);
Riduzione accise gas per le imprese
- Attività industriali che producono beni e servizi: artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione;
- Impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche senza fine di lucro;
- Attività ricettive svolte da istituzioni per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori.
- Attività svolte in case di cura, qualificabili come imprese industriali (art. 2195 Codice Civile).
- Forze Armate Nazionali per quanto riguarda l’accisa, esenti dall’addizionale regionale.
- Usi Istituzionali delle Forze Armate dei Paesi della Nato.
- Rappresentanze diplomatiche o consolari.
- Organizzazioni internazionali riconosciute.
- Stati ed Organizzazioni Internazionali nei cui confronti, sulla base di accordi viene concessa anche l’esenzione IVA.
Le aziende con uso del gas industriale che godono dell’accisa ridotta sono alberghi, hotel e strutture ricettive, per la distribuzione commerciale, ristoranti (agevolazione totale o parziale al 50%), pizzerie, bar.
Chi ha diritto all’esclusione dall’accisa e dalle addizionali regionali sul gas?
Le imprese che utilizzano il gas per: la riduzione chimica, nei processi elettrolitici o metallurgici, nei processi mineralogici (classificati DI 26 e DJ 27 – classificazione codice ATECO)
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