L’IVA sull’energia

Le forniture di energia elettrica e di gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:

  1. L’Accisa, imposta erariale sul consumo, e l’Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
  2. L’IVA, imposta sul valore aggiunto.

L’Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (“Testo Unico delle Accise”) ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc).

L’IVA, stabilita con il D.P.R n. 633 del 26/10/1972, si applica invece sull’imponibile (costo totale) della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse).
Per entrambe le forniture, le imposte dei regimi fiscali sono previste sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.

Aliquote Imposte Energia Elettrica
Aliquote Imposte Gas

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Accisa agevolata Energia Elettrica e IVA agevolata: scopri se hai diritto alla riduzione in bolletta

 

Le forniture di energia elettrica sono soggette a due tipi di tassazione: l’accisa, imposta erariale sul consumo e l’IVA, imposta sul valore aggiunto. Per entrambe le imposte sull’energia elettrica sono previste delle agevolazioni e delle esenzioni dalle aliquote per alcune categorie di consumatori. Queste le aziende che possono usufruire delle agevolazioni:

Aziende con IVA agevolata al 10%

  • Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • Imprese agricole;
  • Utenti che utilizzano l’energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi…);
  • Utenti che impiegano l’energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).

Aziende esenti iva sulla bolletta energia elettrica

  • aziende esportatrici, operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente (esenzione entro un limite)
  • Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
  • Forze armate di qualsiasi Stato della NATO

Accisa sulla luce: agevolazioni per le aziende

  • Imprese che impiegano l’energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici (classificati DJ 27 – classificazione ATECO)
  • Imprese che impiegano l’energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici
    (classificati DI 26 – classificazione ATECO)
  • Imprese che impiegano l’energia elettrica per realizzare prodotti sul cui costo finale l’energia incide per più del 50% (calcolato in media per unità)

Esenzione dall’accisa sull’energia elettrica:

  • Imprese che producono elettricità;
  • Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee ferroviarie per trasporto merci e passeggeri;
  • Imprese che impiegano l’energia elettrica per l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano;
  • Negli opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh.

l’esenzione dell’accisa per l’energia elettrica è totale quando le utenze riguardano:

  • Forniture diplomatiche o consolari
  • Organizzazioni internazionali riconosciute (ONU…)
  • Forniture per le Forze armate di qualsiasi Stato della NATO
  • Accordi stipulati con paesi terzi che consentono anche l’esenzione dall’IVA su quei prodotti

Scarica qui il modulo per richiedere la riduzione in bolletta

e inviali via pec a vendita@cert.alegas.it oppure contatta l’ufficio commerciale Alegas al n. 0131.283680

 

Accisa agevolata GAS e IVA agevolata: scopri se hai diritto alla riduzione in bolletta

 

Tutte le forniture di gas naturale sono soggette alle imposte: l’accisa, le addizionali regionali e l’IVA. Lo Stato prevede delle agevolazioni, con aliquote ridotte o esenzioni, sia per i clienti privati, ossia gli utenti domestici, sia per le imprese.

Aliquota IVA agevolata al 10% sul gas per le imprese

  • Imprese estrattive e manifatturiere, (sezione C, codice ateco) comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili;
  • Aziende agricole;
  • Imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica;
  • Imprese che usano gas in centrali di cogenerazione, ossia la produzione combinata di elettricità e calore.

Esenzione IVA per il gas metano

  • Esportatori abituali: operatori economici che effettuano operazioni superiori al 10% del volume d’affari nell’anno precedente;
  • Rappresentanze diplomatiche;
  • Comandi militari degli Stati della NATO (in base ad accordi specifici);

Riduzione accise gas per le imprese

  • Attività industriali che producono beni e servizi: artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione;
  • Impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche senza fine di lucro;
  • Attività ricettive svolte da istituzioni per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunità di recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori.
  • Attività svolte in case di cura, qualificabili come imprese industriali (art. 2195 Codice Civile).
  • Forze Armate Nazionali per quanto riguarda l’accisa, esenti dall’addizionale regionale.
  • Usi Istituzionali delle Forze Armate dei Paesi della Nato.
  • Rappresentanze diplomatiche o consolari.
  • Organizzazioni internazionali riconosciute.
  • Stati ed Organizzazioni Internazionali nei cui confronti, sulla base di accordi viene concessa anche l’esenzione IVA.

Le aziende con uso del gas industriale che godono dell’accisa ridotta sono alberghi, hotel e strutture ricettive, per la distribuzione commerciale, ristoranti (agevolazione totale o parziale al 50%), pizzerie, bar.

Chi ha diritto all’esclusione dall’accisa e dalle addizionali regionali sul gas?

Le imprese che utilizzano il gas per: la riduzione chimica, nei processi elettrolitici o metallurgici, nei processi mineralogici (classificati DI 26 e DJ 27 – classificazione codice ATECO)

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